Nuove misure provvisorie

Tenendo conto della crescente diffusione della pandemia COVID-19 in Montenegro, si raccomanda sempre LA MASSIMA PUNTUALE OSSERVANZA delle misure straordinarie previste da queste Autorità e di quelle già diffuse di prevenzione sanitaria. Il Comitato ha disposto nuove misure provvisorie a integrazione delle precedenti. Saranno in vigore a partire da 9 aprile del 2020:

1. è consentito solo ad una persona fermarsi e sostare in tutte le aree pubbliche, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 12 anni, dei bambini autistici o dei bambini con altre disabilità o su sedia a rotelle, che possono essere accompagnati da uno dei due genitori, da un tutore, da un genitore adottivo o da un altro membro adulto della famiglia; Questo divieto non si applica alle persone che svolgono lavori e attività consentite ai sensi dei provvedimenti.

2. Divieto di frequentare e trattenersi su spiagge (di fiumi, laghi e mare), in aree balneari, paesaggistiche e aree da picnic;

3. Divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 11:00 della domenica fino alle ore 05:00 del lunedì;

4. Isolamento istituzionale (per isolamento istituzionale si intende la sistemazione, in una struttura appositamente destinata all’autoisolamento, di quelle persone che sono risultate positive al test ma che non presentano sintomi della malattia e non richiedono cure mediche tuttavia devono essere sorvegliate da operatori sanitari, e soggetti a ispezione sanitaria) obbligatorio per le persone già in quarantena o in autoisolamento e risultate positive al coronavirus e che non possono rimanere in autoisolamento negli alloggi familiari; isolamento istituzionale obbligatorio anche per i pazienti ricoverati in ospedale guariti e che non presentano sintomi della malattia, ma non hanno ancora ottenuto almeno due risultati negativi consecutivi dei campioni prelevati a intervalli di 24 ore; isolamento istituzionale obbligatorio per le persone che sono arrivate dall’estero e, durante il regime di quarantena, sono risultate positive al coronavirus.

Il Comitato ha anche approvato un nuovo Decreto, che prescrive a società economiche, persone giuridiche o imprenditori che svolgono attività edili o che sono responsabili dell’esecuzione di lavori di costruzione di edifici:

1. di assicurarsi che, in un luogo ben visibile del cantiere, ci sia un avviso relativo alle misure temporanee di prevenzione e controllo della diffusione del virus prescritte dal presente decreto;

2. di garantire a tutti i dipendenti che eseguono lavori edili l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale – mascherine e guanti, sia durante il trasporto organizzato da e verso il cantiere, che durante il lavoro e la permanenza sul cantiere (tranne durante i pasti);

3. di vietare a tutti i dipendenti che eseguono lavori edili di abbandonare il cantiere durante l’orario di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari o altro;

4. di organizzare consegne di cibo nel cantiere ai dipendenti che eseguono lavori edili;

5. di organizzare il trasporto dei lavoratori da e verso il cantiere (in autobus o in furgone), in modo da garantire la distanza sociale;

6. di organizzare, nei cantieri più grandi (con 40 o più lavoratori), il lavoro in gruppi di massimo 20 lavoratori, o anche meno, la cui composizione non può essere in alcun modo modificata, garantendo così la distanza fisica nel cantiere e, laddove possibile, evitando il contatto fisico tra i singoli gruppi al momento di ingresso e uscita nel e dal cantiere. Tale obbligo si prescrive anche nell’organizzazione della sistemazione dei lavoratori in alloggi collettivi , del loro trasporto, degli spazi nel cantiere in cui consumano i pasti, garantendo altresì la distanza temporale all’arrivo nel cantiere, per impedire l’assembramento dei lavoratori suddivisi in gruppi;

7. di organizzare il lavoro in luoghi chiusi degli ingegneri capo e dei responsabili in modo tale da garantire la massima distanza fisica e l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale – mascherine e guanti.

Il mancato rispetto dei suddetti provvedimenti è soggetto a responsabilità penale, ai sensi degli articoli 287 e 302 del Codice penale del Montenegro.

Il Comitato ha infine avviato una procedura atta a verificare presso l’Agenzia delle Entrate la veridicità dei permessi di circolazione nel periodo delle restrizioni emessi dalle singole aziende e ha invitato le autorità competenti a trattare qualsiasi abuso accertato ai sensi della Legge tenendo presente che il mancato rispetto delle norme è soggetto a responsabilità penale.